Sentenza 26 maggio 2004 n° 10157
NATURA NON
PATRIMONIALE DEL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
(Sezione
Lavoro - Presidente S. Senese - Relatore G. D'Agostino)
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con ricorso
depositato 1'8 settembre 1998 G. M. conveniva in giudizio avanti al Pretore
di Milano la soc. A. ed esponeva:
che fino
all'ottobre 1991 era stato direttore del negozio M. D. di Milano con
qualifica di Quadro A;
che il 28
ottobre di quell'anno la società, adducendo una inesistente incompatibilità
ambientale derivante da un procedimento disciplinare in corso, lo aveva
trasferito al più piccolo esercizio (omissis) di via Manzoni, con mansioni
inferiori a quelle precedentemente svolte;
che aveva
impugnato in sede giudiziaria sia il provvedimento disciplinare che il
trasferimento, e che tali atti erano stati dichiarati illegittimi con
sentenza passata in giudicato (sentenza del Tribunale di Milano n. 5638 del
1995 confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3207 del 1998);
che per le
particolari condizioni di disagio in cui era stato costretto dalla società,
si era dimesso il 1 ottobre 1993 con effetto dal 31 dicembre successivo;
che la
situazione venutasi a creare a seguito dell'ingiusta dequalificazione aveva
avuto pesanti ripercussioni sulla sua salute (ipertensione, gastrite, colite,
depressione).
Tutto ciò
premesso il M. chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento
di tutti i danni subiti.
La società
si costituiva e si opponeva alla domanda.
Il Pretore,
disposta una consulenza tecnica medico legale, con sentenza n. 1685 del 1999
respingeva il ricorso.
L'appello
proposto dal lavoratore veniva respinto dal Tribunale di Milano con sentenza
depositata il 16 settembre 2000.
In
motivazione i1 Tribunale osservava che la consulenza tecnica disposta dal
Pretore era stata depositata in ritardo ma che tale ritardo non aveva
comportato alcuna nullità della sentenza di primo grado, in quanto la CTU non
era un atto di parte, ma uno strumento di ausilio per il giudice; né il
ritardo aveva altrimenti inciso sui diritti di difesa, avendo il Pretore
differito l'udienza di discussione proprio per garantire al ricorrente la
possibilità di esaminare 1a relazione peritale e di controdedurre.
Rilevava
altresì che dalla relazione del CTU, ampiamente motivata, non risultava che
il M. avesse subito alcun danno biologico permanente, peraltro non comprovato
da alcuna certificazione medica, né avesse subito alcun danno biologico
temporaneo, essendosi il lavoratore assentato per soli 18 giorni per malattie
che non potevano essere messe in relazione con la lamentata dequalificazione.
Quanto
all'asserito danno alla professionalità ed alla asserita perdita di chances,
il Tribunale riteneva che il M. non avesse provato di aver subito un
pregiudizio patrimoniale dal trasferimento, non avendo dimostrato di aver
ricercato inutilmente dopo le dimissioni, un posto di lavoro adeguato alla
sua professionalità e di non averlo trovato a causa della perdita di
immagine.
Per la
cassazione di tale sentenza G. M. ha proposto ricorso con tre motivi. La soc.
(omissis) s.p.a. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno
depositato memoria.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con il
primo motivo, denunciando violazione degli artt. 424, 154 e 159 c.p.c., il
ricorrente sostiene che il deposito della relazione peritale dopo la scadenza
del termine fissato dal Pretore, e non prorogato, comporta la nullità della
CTU, che si estende inevitabilmente anche alla sentenza che ne abbia tenuto
conto. Rileva che, a seguito della eccezione tempestivamente sollevata alla
prima udienza successiva alla scadenza del termine, il Pretore avrebbe dovuto
dichiarare la nullità della perizia e avrebbe dovuto disporne il rinnovo.
Con il
secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2103 cod.civ. nonché omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che il
Tribunale ha escluso ogni voce di danno senza alcuna adeguata motivazione; in
particolare osserva che a seguito della dequalificazione professionale al
dipendente andava certamente riconosciuto sia il danno alla professionalità
in senso soggettivo, avendo l'illegittimo trasferimento leso il suo diritto
fondamentale alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro,
sia il danno alla professionalità in senso oggettivo, per la minore
dimensione e la minore importanza dell'unità produttiva di destinazione
rispetto a quelle dell'unità di provenienza e per l'irrimediabile
impoverimento del patrimonio professionale conseguente. Lamenta altresì il
mancato riconoscimento del danno all'immagine ed alla dignità del lavoratore,
per le modalità gravemente umilianti del trasferimento e per la perdita di
autostima ed eterostima, nonchè il danno conseguente alla perdita di chances
professionali, sia nell'ambito della società, atteso che la direzione del
negozio (omissis) lo avrebbe proiettato ai vertici dell'azienda, sia sul
mercato del lavoro, attesa l'età ormai non più giovane del dirigente e la
perdita di immagine nell'ambiente professionale.
Con il
terzo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione, il ricorrente lamenta che il Tribunale ha escluso il
risarcimento del danno biologico senza alcuna congrua motivazione ed
ignorando i rilievi critici mossi dall'appellante alla consulenza tecnica
d'ufficio anche a mezzo di una consulenza tecnica di parte.
In
controricorso la società ha eccepito la inammissibilità del ricorso sia
perché notificato a società inesistente (la Finanziaria (omissis) s.p.a. con
sede a Napoli, incorporata dalla (omissis) s.p.a. con sede in Novara con atto
del 27 giugno 1997), sia perché l'impugnazione era stata notificata in Napoli
alla inesistente Finanziaria (omissis) e quindi consegnata a persone che non
avevano alcun riferimento con la (omissis) s.p.a., effettiva parte nel processo.
Dette
eccezioni, che vanno esaminate con precedenza per il loro carattere
pregiudiziale, sono infondate.
Questa
Corte ha di recente affermato che 1a citazione in giudizio di una società
incorporata in altra è nulla ai sensi degli artt. 163 terzo comma n. 2 e 164
c.p.c. per inesistenza della parte convenuta, poiché tale società, a seguito
della fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2504 bis cod.civ. si
estingue e la società incorporante ne assume i diritti e gli obblighi;
tuttavia, ha soggiunto la Corte, la nullità resta sanata a seguito della
costituzione in giudizio della società incorporante, atteso che la
"vocativo in ius" di un soggetto non più esistente, ma nei cui
rapporti. è pur sempre succeduto un altro soggetto, non può considerarsi
affetta da un vizio più grave di quello cui è affetta la "vocatio"
addirittura mancante della indicazione della parte processuale convenuta, che
è comunque sanabile con la costituzione in giudizio di chi, malgrado il
vizio, si è riconosciuto come convenuto (Cass. N. 5716 del 2003; in senso
conforme Cass. N. 1918 del 2000, Cass. N. 7254 del 1999, Cass. N. 3967 del
1999).
A non
diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne la dedotta
irregolarità della notifica, perché effettuata a mani di persona non
riferibile alla società incorporante, atteso che anche in questo caso la
dedotta irregolarità comporta non già l'inesistenza, bensì la nullità della
notificazione, che resta sanata dalla costituzione in giudizio della parte
(art. 160 e 156 comma 3 c.p.c.)( cfr. Cass. N. 1184 del 2001).
Passando
all'esame dei motivi del ricorso, devono essere disattese le censure proposte
con il primo motivo. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel rito
del lavoro l'inosservanza da parte del consulente tecnico d'ufficio del
termine assegnatogli dal giudice per la presentazione della relazione scritta
(termine definito dalla norma non già "perentorio" bensì "non
prorogabile") non comporta alcuna nullità, quando il deposito avvenga
almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente
al disposto del terzo comma dell'art. 424 c.p.c., e comunque senza
pregiudizio del diritto di difesa (Cass. N. 3747 dei 1995, nello stesso senso
Cass. N. 3647 del 1989). Nella specie, come ha rilevato il Tribunale, non è
configurabile alcuna lesione del diritto di difesa comportante nullità degli
atti, atteso che il Pretore ha differito l'udienza di discussione proprio al
fine di consentire alle parti di esaminare la relazione peritale depositata
in ritardo e dedurre in merito.
I restanti
due motivi, che per la loro connessione è opportuno esaminare congiuntamente,
sono fondati solo in parte.
E' pacifico
tra le parti che il trasferimento del M. dall'esercizio (omissis) al meno
prestigioso e più piccolo (omissis) di via Manzoni è stato dichiarato
illegittimo per violazione dell'art. 2103 cod.civ. con sentenza passata in
giudicato. Nel presente giudizio si discute quindi solo dei danni che il M.
afferma di aver subito in conseguenza di tale illecito.
Questa Corte
ha più volte affermato che l'allontanamento del lavoratore dal posto di
lavoro in precedenza attribuitogli e la sua assegnazione a mansioni diverse e
di minor qualificazione rispetto a quelle anteriori, se disposto per esigenze
estranee ad aspetti tecnici ed organizzativi o ricollegabili alle prestazioni
e qualità professionali del dipendente, non solo viola lo specifico divieto
dell'art. 2103 cod.civ., ma si traduce in lesione di un diritto fondamentale
del lavoratore avente ad oggetto la libera esplicazione garantita dagli artt.
1 e 2 della Costituzione della sua personalità anche nel luogo del lavoro,
con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione,
spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato, ha una
indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento,
per la cui determinazione e liquidazione da parte del giudice, può trovare
applicazione il criterio equitativo ex art. 1226 cod.civ. (Cass. N. 13299 del
1992, Cass. N. 11727 del 1999).
Alla
stregua della suesposta giurisprudenza, pienamente condivisa dal Collegio,
spetta certamente al M., in relazione all'accertato demansionamento
professionale, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
subiti.
Le voci di
danno prospettate dal M., quali risultano dalle conclusioni riportate nella
sentenza del Tribunale di Milano, si riferiscono al danno da dequalificazione
professionale (nel quale possono essere ricompresi come specifici aspetti sia
la perdita di chances che il danno all'immagine) ed al danno biologico.
Entrambe queste voci vanno ricondotte al cal. danno non patrimoniale.
Secondo la
più recente giurisprudenza di questa Corte, infatti, in forza di una lettura
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod.civ., il danno non
patrimoniale è comprensivo del danno biologico (inteso come lesione
dell'integrità psico fisica della persona secondo i canoni fissati dalla
scienza medica), del danno morale (tradizionalmente inteso come sofferenza
psichica e patema d'animo sopportati dal soggetto passivo dell'illecito) e
della lesione di interessi costituzionalmente protetti; infatti, secondo tale
giurisprudenza, nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume
posizione preminente la Costituzione, che all'art. 2 riconosce i diritti
inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come
categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso una valore
inerente alla persona, che non si esaurisca nel danno morale e che non sia
correlato alla qualifica di reato del fatto illecito ex art. 185 c.p.; unica
possibile forma di liquidazione del danno privo delle caratteristiche della
patrimonialità, ha ulteriormente precisato la Corte, è quella equitativa,
sicchè la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale
danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una
somma di danaro che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma
compensativa di una pregiudizio non economico (cfr, Cass. N. 8827 del 2003,
Cass. N. 8828 del 2003).
Questi
principi, affermati dalla Corte in tema di responsabilità extracontrattuale
possono essere agevolmente applicati anche in tema di inadempimento
contrattuale, per la liquidazione dei danni conseguenti alla accertata
responsabilità contrattuale del datore di lavoro.
Ciò
premesso, va rilevato che nel caso di specie non sono fondate le censure che
i1 ricorrente, con il terzo motivo, muove alla sentenza impugnata per il
mancato riconoscimento del danno biologico. Il Tribunale di Milano, infatti,
ha negato al lavoratore il risarcimento chiesto a tale titolo sulla base
delle conclusioni della relazione del CTU nominato in primo grado che, per
quanto riguarda il danno biologico permanente, ha escluso nel periziato la
presenza di lesioni permanenti della integrità psicofisica direttamente
riconducibili al lamentato demansionamento, mentre, per quanto riguarda il
danno biologico temporaneo, ha rilevato che i 18 giorni di malattia
documentati nel periodo 1991/1993 riguardavano infermità che nulla avevano a
che fare con il trasferimento. il Tribunale, che non ha mancato di rilevare
anche la mancata produzione da parte dell'appellante di idonea documentazione
medica risalente all'epoca dei fatti, con riferimento ai danni permanenti ha
ritenuto dunque non provato l'evento danno, mentre con riguardo al danno
biologico temporaneo ha ritenuto che le malattie riscontrate all'appellante
non erano in rapporto di derivazione causale con l'inadempimento del datore
di lavoro.
Queste
valutazioni del Tribunale costituiscono apprezzamenti di fatto che, per
essere congruamente motivati, si sottraggono ad ogni censura in sede di
legittimità. E' noto infatti che questa Corte, da un lato, ha ripetutamente
affermato il principio secondo cui il giudice di appello, il quale intenda
aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato dal
Pretore, non ha l'obbligo di precisare in modo specifico le ragioni di tale
adesione, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con
l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso; dall'altro ha ritenuto
che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione
della sentenza impugnata, per omessa errata o insufficiente valutazione delle
prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il
merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la
sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e
della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito
(cfr. tra le tante S.U. n. 13045 del 1997, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n.
6023 del 2000, Cass. n. 12422 del 2000, Cass. n. 5231 del 2001).
Sono invece
fondate le censure proposte con il secondo motivo di ricorso in ordine al
mancato apprezzamento da parte del Tribunale del danno da dequalificazione
professionale.
Come si
è già rilevato in precedenza tale danno attiene, alla lesione di un interesse
costituzionalmente protetto dall'art. 2 della Costituzione, avente ad oggetto
il diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua
personalità nel luogo di lavoro secondo le mansioni e con la qualifica
spettategli per legge o per contratto, con la conseguenza che i provvedimenti
del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto vengono immancabilmente
a ledere l'immagine professionale,la dignità personale e la vita di relazione
del lavoratore, sia in tema di autostima e di eterostima nell'ambiente di
lavoro ed in quello socio familiare, sia in termini di perdita di chances per
futuri lavori di pari livello.
Orbene,
secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte, la valutazione di
siffatto pregiudizio, per sua natura privo delle caratteristiche della
patrimonialità, non può che essere effettuata dal giudice che alla stregua di
un parametro equitativo, essendo difficilmente utilizzabili parametri
economici o reddituali (Cass. N. 8827 del 2003).
A questi
principi non si è attenuto il Tribunale di Milano, avendo quel giudice negato
il ricorso al criterio equitativo e preteso dal danneggiato la prova
specifica della diminuzione patrimoniale sofferta. Sotto questo profilo le
censure del ricorrente si mostrano fondate e devono essere accolte.
In
definitiva deve essere accolto il secondo motivo di ricorso nei termini sopra
evidenziati, mentre vanno respinti il primo ed il terzo motivo di ricorso. La
sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la
causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo,
che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di
legittimità.
PER QUESTI
MOTIVI
La Corte
accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso e rigetta gli
altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte
di Appello di Torino.
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